La Legge 56/89 regola l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, con l’art. 3:
“L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.”
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Lo psicoterapeuta è uno psicologo o un medico che ha frequentato una scuola di specializzazione post universitaria di almeno 4 anni. Le scuole di specializzazione devono essere riconosciute dal M.U.R.S.T. (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica).
Lo psicologo psicoterapeuta non può prescrivere farmaci; il medico psicoterapeuta, ha invece questa competenza.